Condizioni Generali di Contratto

Servizi Turistici Organizzati da FidoGang di A.D.

  • Denominazione Sociale: FidoGang di A.D.
  • Sede Legale: Via Lazzago n. 27, 22100 Como (CO)
  • Partita IVA: 04278070133
  • Posta Elettronica Certificata: fidogang@pec.it
  • Indirizzo Elettronico: info@fidogang.com
  • Sito Internet: www.fidogang.com

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO E NATURA DEL SERVIZIO

1.1 Definizione dell'Attività

FidoGang (di seguito "l'Organizzatore") svolge attività di organizzazione di pacchetti turistici e servizi singoli a carattere ricreativo-sportivo denominati "viaggi" ed "esperienze" rivolti a proprietari di cani. Si intendono per:

  • Viaggi: pacchetti turistici con durata minima di un pernottamento;
  • Esperienze: servizi turistici singoli o collegati della durata massima di una giornata senza pernottamento.

1.2 Riconoscimento del Rischio Inerente

Il Partecipante prende atto che le attività oggetto del presente contratto, comportando la compresenza di più animali in ambiente condiviso, presentano rischi intrinseci derivanti da:

  1. comportamenti istintivi e imprevedibili degli animali non preceduti da segnali premonitori;
  2. reazioni a stimoli ambientali non preventivabili;
  3. dinamiche di interazione intra-specie che possono evolvere in modo istantaneo;
  4. fattori esterni non controllabili dall'Organizzatore nonostante l'adozione di ogni ragionevole precauzione.

Tali rischi, pur ridotti attraverso l'adozione degli standard professionali applicabili al settore, non possono essere interamente eliminati per la natura stessa dell'attività proposta.

La sottoscrizione del presente contratto equivale ad espressa e consapevole accettazione del rischio inerente all'attività scelta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1229 e 1341 del Codice Civile.

1.3 Obblighi di Diligenza dell'Organizzatore

L'Organizzatore si obbliga a prestare i servizi turistici con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'attività ai sensi dell'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile, e in particolare a:

  1. selezionare strutture ricettive idonee all'accoglienza di animali domestici;
  2. pianificare itinerari adeguati alle caratteristiche tecniche dichiarate del pacchetto turistico;
  3. garantire la presenza continuativa di personale qualificato in possesso di competenze cinofile certificate o documentate;
  4. mantenere un rapporto numerico guide/partecipanti tale da consentire adeguata supervisione del gruppo;
  5. informare preventivamente i Partecipanti circa i rischi specifici connessi a ciascun pacchetto turistico;
  6. conoscere i presidi veterinari operanti nell'area di svolgimento delle attività.

ARTICOLO 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE E VALUTAZIONE COMPORTAMENTALE

2.1 Requisiti Obbligatori

Costituiscono condizioni essenziali ai fini dell'ammissione al servizio turistico:

A) Requisiti sanitari dell'animale:

  • età minima di 6 mesi compiuti alla data di inizio del servizio;
  • identificazione mediante microchip e regolare iscrizione all'anagrafe canina;
  • vaccinazioni obbligatorie in corso di validità conformemente alla normativa vigente;
  • trattamenti antiparassitari eseguiti con regolarità;
  • assenza di patologie infettive o contagiose in atto o di stati di convalescenza.

B) Requisiti comportamentali dell'animale:

  • assenza documentata di pregresse manifestazioni di aggressività etero-specifica o intra-specifica;
  • idonea socializzazione verificata in contesti multi-animale.

C) Requisito assicurativo obbligatorio:

Il Partecipante deve essere titolare di polizza assicurativa per Responsabilità Civile derivante da danni cagionati dall'animale a terzi, in corso di validità. Tale copertura può essere conseguita mediante:

  • polizza specifica RC Animali Domestici;
  • polizza RC generale (abitazione, nucleo familiare, capofamiglia) comprensiva di estensione per danni causati da animali domestici.

Il Partecipante dichiara sotto propria responsabilità, al momento della perfezionamento del contratto, di essere in possesso di idonea copertura assicurativa. L'Organizzatore si riserva la facoltà di richiedere l'esibizione del certificato assicurativo in qualsiasi momento precedente o contestuale allo svolgimento del servizio. L'impossibilità di fornire tale documentazione su richiesta legittima il rifiuto della prestazione senza obbligo di rimborso della quota versata.

2.2 Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000

Al momento della prenotazione, il Partecipante rende, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, autocertificazione attestante:

  1. il possesso da parte dell'animale di tutti i requisiti di cui all'articolo 2.1, lettere A) e B);
  2. l'assenza di comportamenti aggressivi pregressi verso persone o animali;
  3. l'idoneità dell'animale alla socializzazione in contesti di gruppo;
  4. l'assenza di condizioni sanitarie o comportamentali ostative alla partecipazione;
  5. la veridicità e completezza delle informazioni fornite.

Il dichiarante è consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

La falsità della dichiarazione legittima l'immediata risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, senza obbligo di rimborso della quota versata, salvo il risarcimento degli ulteriori danni eventualmente patiti dall'Organizzatore.

2.3 Valutazione Comportamentale Preliminare

All'inizio di ciascun servizio turistico, l'Organizzatore dispone una sessione di valutazione comportamentale della durata minima di un'ora, durante la quale:

  1. viene effettuata una progressiva socializzazione degli animali partecipanti in ambiente controllato;
  2. vengono osservate le dinamiche interattive del gruppo;
  3. viene valutata la gestibilità di ciascun animale da parte del rispettivo proprietario;
  4. vengono fornite ai partecipanti le informazioni tecniche relative allo svolgimento del servizio.

Tale valutazione costituisce adempimento dell'obbligo di diligenza professionale gravante sull'Organizzatore e non determina assunzione della qualità di custode dell'animale, che permane esclusivamente in capo al proprietario ai sensi dell'articolo 2052 del Codice Civile.

2.4 Diniego di Ammissione Post-Valutazione

Qualora durante la valutazione preliminare l'animale manifesti comportamenti inequivocabilmente ostativi alla partecipazione sicura al servizio turistico, tra cui:

  1. aggressività manifesta (posture di minaccia, tentativi di morso, morsi);
  2. stato di paura patologica non gestibile che impedisca la partecipazione alle attività programmate;
  3. totale insubordinazione ai comandi del proprietario nonostante i tentativi di controllo;

il personale dell'Organizzatore è legittimato a negare l'ammissione dell'animale al servizio.

In tale ipotesi non è dovuto alcun rimborso della quota versata, avendo il Partecipante reso false dichiarazioni circa l'idoneità dell'animale. L'Organizzatore può, a propria esclusiva discrezione e senza che ciò costituisca obbligo né precedente vincolante, riconoscere un rimborso parziale limitato agli importi effettivamente recuperabili da strutture ricettive o fornitori di servizi in virtù delle rispettive condizioni contrattuali.

Il Partecipante ha l'onere di provvedere autonomamente e a proprie spese al rientro dalla località di svolgimento del servizio.

2.5 Procedura di Allontanamento Durante l'Esecuzione del Servizio

2.5.1 Fattispecie Determinanti l'Allontanamento

Costituiscono presupposti per l'immediato allontanamento del Partecipante, in quanto comportamenti oggettivamente lesivi dell'interesse del gruppo alla sicura e serena fruizione del servizio turistico:

1. Aggressività manifesta

  • ringhi accompagnati da postura corporea di attacco (rigidità, pelo irto, sguardo fisso);
  • tentativi di morso o morsi effettivi rivolti a persone o altri animali;
  • comportamenti predatori non controllabili da parte del proprietario.

2. Incontrollabilità pericolosa

  • mancata risposta ai richiami del proprietario in situazioni di pericolo oggettivo (sentieri esposti, prossimità di traffico veicolare, presenza di fauna selvatica);
  • fughe reiterate nonostante l'impiego di mezzi di contenzione;
  • condotte che espongano il gruppo a rischio per l'incolumità fisica.

3. Disturbo persistente non gestibile

  • vocalizzazioni continue per durata superiore a 30 minuti consecutivi che impediscano il riposo notturno del gruppo o degli ospiti delle strutture ricettive;
  • danneggiamento di beni mobili o immobili nonostante interventi correttivi del proprietario;
  • impossibilità di partecipazione ad attività programmate specifiche per comportamento disturbante (in tale ipotesi, l'allontanamento si limita alla singola attività e non si estende all'intero servizio turistico).

4. Violazione grave delle norme di convivenza civile e delle disposizioni dell'Organizzatore

  • rifiuto sistematico di raccogliere le deiezioni dell'animale dopo almeno due contestazioni formali;
  • inosservanza reiterata delle disposizioni delle strutture ricettive;
  • condotte che pregiudichino la reputazione commerciale dell'Organizzatore presso i fornitori di servizi.

2.5.2 Procedura di Contestazione e Garanzie del Contraddittorio

FASE 1 - Contestazione immediata

Il personale dell'Organizzatore contesta verbalmente il comportamento ostativo al Partecipante in presenza di almeno un testimone, che può essere altro personale dell'Organizzatore o partecipante al servizio.

FASE 2 - Verbalizzazione

Viene immediatamente redatto verbale scritto, anche mediante supporti informatici, recante:

  • data, ora e luogo del fatto;
  • descrizione circostanziata del comportamento contestato;
  • generalità del personale verbalizzante;
  • generalità dei testimoni;
  • eventuale documentazione fotografica o audiovisiva ove disponibile.

FASE 3 - Diritto di replica

Il Partecipante ha diritto di fornire la propria versione dei fatti e di proporre misure correttive immediate entro il termine di un'ora dalla contestazione.

FASE 4 - Determinazione finale

Qualora il comportamento risulti inequivocabile e sussista un concreto rischio per la sicurezza o la serena fruizione del servizio da parte del gruppo, il personale responsabile dell'Organizzatore dispone l'allontanamento immediato. La determinazione è insindacabile in fase esecutiva, salvo il diritto del Partecipante di contestarla in via stragiudiziale o giudiziale ai sensi dell'articolo 9.

FASE 5 - Formalizzazione

Il verbale di allontanamento viene:

  • sottoscritto dal personale verbalizzante;
  • sottoposto a firma del testimone, ove questi vi acconsenta;
  • riprodotto mediante fotografia o scansione;
  • trasmesso al Partecipante mediante posta elettronica o servizi di messaggistica istantanea al più presto possibile;
  • conservato dall'Organizzatore per il termine di due anni a fini probatori.

La mancata sottoscrizione da parte del testimone non pregiudica la validità del verbale qualora la presenza testimoniale risulti comunque documentata attraverso l'indicazione delle generalità del testimone o altre evidenze probatorie.

2.5.3 Conseguenze dell'Allontanamento

L'allontanamento determina:

  1. perdita integrale del diritto al rimborso della quota versata;
  2. obbligo per il Partecipante di provvedere autonomamente e a proprie spese al rientro anticipato;
  3. diritto dell'Organizzatore di agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti;
  4. facoltà dell'Organizzatore di escludere il Partecipante da futuri servizi in caso di recidiva o particolare gravità del comportamento.

L'Organizzatore non fornisce assistenza logistica per l'organizzazione del rientro anticipato in caso di allontanamento per comportamenti di cui alla presente clausola.

2.6 Disciplina dell'Estro (Calore)

Al fine di tutelare l'equilibrio del gruppo e il benessere degli animali, è preclusa la partecipazione agli animali in stato di estro.

Disposizioni operative:

  1. L'estro manifestatosi nei 30 giorni precedenti la data di inizio del servizio impedisce la partecipazione.
  2. Il Partecipante ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Organizzatore l'eventuale sopravvenienza dello stato di estro.
  3. Qualora l'estro si manifesti durante l'esecuzione del servizio turistico, il personale dell'Organizzatore valuta discrezionalmente se:
    • mantenere l'animale nel gruppo adottando misure precauzionali (separazione parziale, contenzione rafforzata);
    • disporre l'allontanamento ai sensi dell'articolo 2.5 qualora la situazione comprometta l'equilibrio del gruppo.

Regime della cancellazione per estro:

La mancata partecipazione per sopravvenienza dello stato di estro costituisce recesso volontario del Partecipante ed è soggetta all'applicazione delle penali di cui all'articolo 5.

Si precisa che le polizze assicurative per l'annullamento del viaggio, qualora stipulate, coprono esclusivamente gli impedimenti insorti antecedentemente alla data di inizio del servizio. Non sono indennizzabili gli impedimenti sopravvenuti durante l'esecuzione del servizio stesso, ivi inclusa la manifestazione dell'estro.

ARTICOLO 3 - RESPONSABILITÀ CIVILE E ONERI ASSICURATIVI

3.1 Responsabilità Civile del Partecipante ex Articolo 2052 Codice Civile

Il Partecipante conserva la qualità di custode dell'animale per tutta la durata del servizio turistico ai sensi dell'articolo 2052 del Codice Civile e risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, di tutti i danni cagionati dall'animale a:

  1. persone:
    • altri partecipanti;
    • personale dell'Organizzatore;
    • terzi estranei.
  2. altri animali:
    • animali del gruppo;
    • fauna selvatica;
    • animali di proprietà di terzi.
  3. beni mobili e immobili:
    • strutture ricettive;
    • arredi;
    • veicoli;
    • proprietà pubbliche o private.

La responsabilità ex articolo 2052 Codice Civile permane anche durante le attività guidate e non si trasferisce all'Organizzatore per effetto della mera partecipazione al servizio turistico.

3.2 Responsabilità Civile dell'Organizzatore

L'Organizzatore risponde dei danni subiti dal Partecipante esclusivamente qualora tali danni derivino da inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte, ai sensi dell'articolo 1218 del Codice Civile, e in particolare per:

  1. selezione di strutture ricettive inadeguate o difformi dagli standard dichiarati nel materiale informativo;
  2. pianificazione di itinerari pericolosi non adeguatamente segnalati nella documentazione contrattuale;
  3. omessa separazione di animali manifestamente incompatibili già segnalati;
  4. carenza di supervisione rispetto agli standard professionali applicabili al settore.

L'Organizzatore non risponde per danni derivanti da:

  1. comportamenti istintivi e imprevedibili degli animali;
  2. reazioni non precedute da segnali premonitori evidenti;
  3. dinamiche interattive che si sviluppino in modo istantaneo;
  4. caso fortuito o forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218, comma 1, ultima parte, Codice Civile;
  5. fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1227, comma 2, Codice Civile;
  6. eventi non evitabili con l'ordinaria diligenza professionale richiesta dalla natura dell'attività.

3.3 Copertura Assicurativa dell'Organizzatore

L'Organizzatore è titolare di polizze assicurative per la Responsabilità Civile con i seguenti massimali:

A) Responsabilità Civile Professionale

  • Massimale per sinistro: Euro 2.100.000,00
  • Massimale per annualità assicurativa: Euro 2.100.000,00
  • Scoperto: 10% con importo minimo di Euro 100,00 e massimo di Euro 2.000,00 per sinistro

B) Responsabilità Civile verso Terzi

  • Massimale per sinistro: Euro 2.100.000,00
  • Massimale per annualità assicurativa: Euro 2.100.000,00
  • Franchigia: Euro 250,00 per sinistro

C) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro

  • Massimale per sinistro: Euro 2.100.000,00
  • Franchigia: Euro 2.500,00 per sinistro

Tali coperture riguardano esclusivamente la responsabilità dell'Organizzatore per fatti direttamente imputabili alla propria attività e non si estendono ai danni cagionati dagli animali dei Partecipanti, per i quali è obbligatoria la copertura assicurativa individuale di cui all'articolo 2.1, lettera C).

3.4 Obbligo di Risarcimento Diretto e Gestione Sinistri

Qualora l'animale del Partecipante cagioni danni a:

  1. strutture ricettive;
  2. esercizi di ristorazione o altri fornitori di servizi convenzionati;
  3. mezzi di trasporto;
  4. terzi estranei al gruppo;

il Partecipante si obbliga a:

  1. risarcire direttamente il danneggiato entro il termine di 7 giorni dalla contestazione del danno;
  2. attivare senza ritardo la propria copertura assicurativa RC Animali;
  3. fornire all'Organizzatore i dati identificativi della polizza al fine di agevolare l'apertura della pratica di sinistro;
  4. collaborare attivamente nella gestione della pratica assicurativa.

3.5 Manleva e Rivalsa

Qualora l'Organizzatore sia costretto a risarcire il danneggiato per danni cagionati dall'animale del Partecipante, quest'ultimo si obbliga a:

  1. tenere indenne l'Organizzatore rimborsando integralmente le somme corrisposte a titolo di risarcimento entro il termine di 7 giorni dalla richiesta formulata dall'Organizzatore mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento;
  2. subentrare nella gestione della controversia assumendosi tutti gli oneri, processuali e non;
  3. corrispondere le spese legali eventualmente sostenute dall'Organizzatore per la propria difesa.

Limitazioni alla manleva:

L'obbligazione di manleva di cui al presente articolo non opera qualora il danno sia derivato da:

  1. manifesta negligenza organizzativa dell'Organizzatore;
  2. violazione degli standard di sicurezza specificamente dichiarati nella documentazione contrattuale;
  3. carenza di supervisione imputabile al personale dell'Organizzatore;
  4. omessa adozione di misure precauzionali dovute in presenza di segnali di pericolo evidenti.

Diritto di contestazione:

Il Partecipante ha facoltà di contestare la richiesta di rivalsa entro il termine di 15 giorni dalla ricezione, fornendo idonea documentazione a supporto delle proprie ragioni. In caso di controversia trovano applicazione le procedure di cui all'articolo 9.

ARTICOLO 4 - INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE E CONDIZIONI METEOROLOGICHE

4.1 Dichiarazione di Presa Visione della Documentazione Contrattuale

La sottoscrizione del presente contratto e la conferma della prenotazione equivalgono a dichiarazione formale del Partecipante di:

  1. aver preso visione e letto integralmente la scheda tecnica del pacchetto turistico pubblicata sul sito internet www.fidogang.com;
  2. aver valutato l'idoneità dell'animale e la propria preparazione fisica rispetto alle caratteristiche tecniche del servizio prescelto;
  3. aver compreso i rischi specifici connessi all'attività;
  4. accettare consapevolmente tali rischi quale elemento connaturato all'esperienza turistico-sportiva.

4.2 Disciplina delle Condizioni Meteorologiche Avverse

Le attività turistiche organizzate dall'Organizzatore si svolgono indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, salvo situazioni di pericolo oggettivo certificato, quali:

  1. allerta meteorologica di livello rosso emanata dalla Protezione Civile competente per territorio;
  2. provvedimenti di chiusura di sentieri, parchi o aree di svolgimento delle attività adottati dalle competenti autorità;
  3. impraticabilità assoluta dei percorsi accertata dal personale dell'Organizzatore in loco.

Precisazioni:

  • Le condizioni meteorologiche ordinariamente avverse (pioggia, vento, freddo, caldo) non costituiscono causa legittima di cancellazione del servizio né di recesso del Partecipante senza applicazione delle penali.
  • Eventuali deroghe specifiche per singoli pacchetti turistici (a titolo esemplificativo: attività nautiche, percorsi di alta montagna) sono esplicitamente indicate nella scheda tecnica del prodotto.
  • In caso di annullamento del servizio da parte dell'Organizzatore per condizioni meteorologiche eccezionali, viene riconosciuto il rimborso integrale della quota versata ovvero, a discrezione del Partecipante, lo spostamento del servizio ad altra data.

Il recesso del Partecipante per condizioni meteorologiche non rientranti nelle ipotesi di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle penali di cui all'articolo 5.

ARTICOLO 5 - PENALI DI RECESSO E ASSICURAZIONE FACOLTATIVA PER L'ANNULLAMENTO

5.1 Principio di Specificità delle Penali per Singolo Prodotto

Le penali applicate in caso di recesso del Partecipante sono determinate in relazione ai costi fissi già sostenuti dall'Organizzatore per la specifica prenotazione, tra cui:

  • prenotazioni di strutture ricettive;
  • attività;
  • personale.

Le penali variano per ciascun pacchetto turistico.

Le penali applicabili sono indicate:

  1. nella pagina del prodotto sul sito internet www.fidogang.com;
  2. nella comunicazione di conferma della prenotazione trasmessa via posta elettronica.

Le penali si applicano indipendentemente dalla causa del recesso, ivi inclusi:

  1. malattia del Partecipante o dell'animale;
  2. sopravvenienza dello stato di estro;
  3. imprevisti di natura personale, familiare o professionale;
  4. condizioni meteorologiche avverse salvo annullamento da parte dell'Organizzatore;
  5. qualsivoglia altra causa non imputabile all'Organizzatore.

5.2 Scaglioni Indicativi di Penale

A titolo puramente esemplificativo e non vincolante, ferma restando la prevalenza delle condizioni specifiche indicate per ciascun prodotto:

Tempistica del RecessoPenale Applicabile
Oltre 30 giorni antecedenti la partenza30% della quota
Da 30 a 15 giorni antecedenti la partenza50% della quota
Entro 15 giorni dalla partenza100% della quota
Mancata presentazione senza comunicazione100% della quota

5.3 Assicurazione Facoltativa per l'Annullamento del Viaggio

5.3.1 Caratteristiche della Copertura

L'Organizzatore offre ai Partecipanti la possibilità di sottoscrivere, tramite Nobis Compagnia di Assicurazioni, una polizza per l'annullamento del viaggio al costo del 3,5% della quota complessiva del pacchetto turistico.

Causali coperte dalla polizza:

  1. malattia improvvisa grave del Partecipante certificata da medico;
  2. infortunio grave del Partecipante;
  3. decesso di familiari entro il secondo grado;
  4. ulteriori causali previste dalle condizioni di polizza Nobis.

Causali non coperte dalla polizza:

  1. patologie o problematiche sanitarie riguardanti l'animale;
  2. sopravvenienza dello stato di estro;
  3. problematiche comportamentali dell'animale emerse antecedentemente alla partenza;
  4. mero ripensamento o mutamento di programma del Partecipante.

5.3.2 Modalità e Termini di Sottoscrizione

La polizza per l'annullamento è offerta al momento della prenotazione. La possibilità di stipulare la copertura assicurativa successivamente alla conferma della prenotazione è subordinata ai termini e alle condizioni previste dalla compagnia assicurativa Nobis e può variare in funzione del tempo intercorrente tra la prenotazione e la data di inizio del servizio.

Si consiglia di procedere alla sottoscrizione contestualmente alla prenotazione al fine di garantire la piena operatività della copertura. L'Organizzatore declina ogni responsabilità per l'impossibilità di attivare la copertura in un momento successivo qualora ciò sia precluso dalle condizioni contrattuali dell'assicuratore o dai termini tecnici di emissione della polizza.

5.3.3 Documentazione Necessaria per l'Attivazione della Copertura

In caso di necessità di esercitare il diritto all'indennizzo, il Partecipante deve fornire alla compagnia assicurativa:

  1. certificazione medica dettagliata attestante l'impossibilità a partecipare;
  2. eventuale documentazione ospedaliera;
  3. ogni ulteriore documentazione richiesta conformemente alle condizioni di polizza.

Il rapporto indennitario è regolato direttamente tra il Partecipante e Nobis Compagnia di Assicurazioni secondo le condizioni contrattuali della polizza.

5.4 Dichiarazione di Consapevolezza del Rischio Economico

Con la conferma della prenotazione, il Partecipante rende espressa dichiarazione di:

  1. aver preso visione e compreso le penali di recesso specifiche del pacchetto turistico prenotato;
  2. essere stato informato della possibilità di sottoscrivere la polizza per l'annullamento del viaggio;
  3. aver scelto consapevolmente di stipulare ovvero di non stipulare la suddetta polizza;
  4. assumersi integralmente il rischio economico della perdita della quota in caso di recesso per cause non coperte dalla polizza assicurativa.

Tale dichiarazione viene resa mediante apposita spunta obbligatoria nel processo di prenotazione telematica e costituisce elemento essenziale del contratto.

5.5 Facoltà di Annullamento da Parte dell'Organizzatore

L'Organizzatore si riserva la facoltà di annullare il servizio turistico nei seguenti casi:

A) Mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Qualora il numero minimo di partecipanti, variabile per ciascun prodotto, non venga raggiunto, l'Organizzatore comunica l'annullamento entro il termine di 15 giorni antecedenti la partenza, salvo termini diversi specificati per il singolo prodotto.

In tale ipotesi l'Organizzatore procede al rimborso integrale della quota versata entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione di annullamento.

B) Cause di forza maggiore

In presenza di eventi straordinari e imprevedibili quali:

  • calamità naturali;
  • emergenze sanitarie;
  • provvedimenti delle competenti autorità;

l'Organizzatore può annullare il servizio con comunicazione tempestiva, procedendo al rimborso integrale della quota ovvero, a scelta del Partecipante, allo spostamento del servizio ad altra data.

C) Gravi motivi organizzativi

In caso di sopravvenuta indisponibilità delle strutture ricettive o impossibilità di garantire gli standard di sicurezza dichiarati, l'Organizzatore può annullare il servizio procedendo al rimborso integrale della quota versata.

ARTICOLO 6 - EMERGENZE VETERINARIE

6.1 Conoscenza dei Presidi Veterinari

Per ciascun servizio turistico organizzato, l'Organizzatore provvede preventivamente a:

  1. mappare i presidi veterinari operanti nella zona di svolgimento delle attività;
  2. acquisire gli orari di apertura e i contatti delle cliniche veterinarie attive nelle ore notturne;
  3. fornire tempestivamente tali informazioni ai Partecipanti in caso di necessità.

6.2 Responsabilità Decisionale ed Economica in Caso di Emergenza Veterinaria

In caso di necessità di intervento veterinario (patologia improvvisa, infortunio, intossicazione):

A) Competenza decisionale:

Le decisioni in merito all'opportunità di ricorrere all'intervento veterinario e alla tipologia di prestazioni da richiedere competono:

  • in via primaria: al proprietario dell'animale, qualora presente e nelle condizioni di esprimere una volontà consapevole;
  • in via subordinata: al personale dell'Organizzatore, esclusivamente in situazioni di urgenza indifferibile con impossibilità di contattare tempestivamente il proprietario.

B) Onere economico:

Tutti gli oneri economici derivanti dalle prestazioni veterinarie sono integralmente a carico del proprietario dell'animale, tra cui:

  • visita;
  • accertamenti diagnostici;
  • intervento chirurgico;
  • farmaci;
  • degenza.

Il personale dell'Organizzatore che proceda al contatto del presidio veterinario e all'accompagnamento dell'animale agisce quale mandatario senza rappresentanza ai sensi dell'articolo 1705 del Codice Civile.

Qualora l'Organizzatore anticipi le spese per ragioni di urgenza indifferibile, il proprietario è tenuto al rimborso immediato.

C) Esclusione di responsabilità per l'esito delle prestazioni:

L'Organizzatore non assume alcuna responsabilità in ordine a:

  1. esiti infausti delle prestazioni veterinarie erogate da terzi;
  2. errori diagnostici o terapeutici del veterinario;
  3. complicanze post-operatorie o decorso clinico sfavorevole.

La responsabilità dell'Organizzatore è circoscritta alla tempestività nel contattare il presidio veterinario e nel trasportare l'animale presso la struttura sanitaria.

6.3 Proseguimento o Interruzione del Servizio per Motivi Sanitari

In caso di patologia o infortunio dell'animale durante lo svolgimento del servizio turistico:

  1. qualora l'animale possa proseguire con limitazioni dell'attività, il Partecipante valuta discrezionalmente se continuare ovvero interrompere il servizio (in tal caso, l'interruzione costituisce recesso volontario senza diritto al rimborso);
  2. qualora il veterinario prescriva riposo assoluto o ricovero, il Partecipante provvede autonomamente all'organizzazione e alle spese del rientro anticipato.

L'Organizzatore fornisce assistenza informativa nei limiti del possibile, tra cui:

  • informazioni su presidi veterinari locali;
  • mezzi di trasporto.

L'Organizzatore non assume obblighi di accompagnamento né di organizzazione del rientro.

ARTICOLO 7 - DIRITTO DI RECESSO PER CONTRATTI A DISTANZA

7.1 Diritto di Recesso ex Articolo 52 Codice del Consumo

Il consumatore che perfezioni il contratto mediante strumenti di comunicazione a distanza attraverso il sito internet www.fidogang.com ha diritto di recedere dal contratto entro il termine di 14 giorni dalla conferma della prenotazione, senza necessità di indicarne le ragioni e senza applicazione di penali, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).

Modalità di esercizio del diritto di recesso:

Il recesso deve essere comunicato all'Organizzatore mediante dichiarazione inequivocabile inviata a:

  • Indirizzo di posta elettronica: info@fidogang.com
  • Posta elettronica certificata: fidogang@pec.it
  • Raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: FidoGang di A.D., Via Lazzago n. 27, 22100 Como (CO)

L'Organizzatore procede al rimborso integrale della quota versata entro il termine di 14 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso, utilizzando il medesimo mezzo di pagamento impiegato dal consumatore per la transazione iniziale.

7.2 Eccezione al Diritto di Recesso per Servizi con Data Prestabilita

Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera n), del Codice del Consumo, il diritto di recesso non si applica ai contratti di fornitura di servizi turistici con data di inizio della prestazione ricompresa nei 14 giorni successivi alla conclusione del contratto, ovvero ai contratti la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo espresso del consumatore, prima della scadenza del termine di recesso.

Dichiarazione espressa del consumatore:

In caso di prenotazione di servizi turistici con data di inizio ricompresa nei 14 giorni successivi, il Partecipante rende espressa dichiarazione di:

  1. richiedere l'immediata esecuzione del contratto;
  2. accettare la conseguente perdita del diritto di recesso gratuito;
  3. essere consapevole dell'applicabilità delle penali previste dall'articolo 5 in caso di successivo recesso.

Tale dichiarazione viene resa mediante apposita spunta obbligatoria nel processo di prenotazione telematica con la seguente formulazione:

"Dichiaro di aver compreso che, prenotando un servizio turistico con data di inizio ricompresa nei 14 giorni successivi, decade il mio diritto di recesso gratuito e si applicano immediatamente le penali di recesso previste per il prodotto prenotato."

ARTICOLO 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

8.1 Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) è:

  • FidoGang di A.D.
  • Via Lazzago n. 27, 22100 Como (CO)
  • Partita IVA: 04278070133
  • Indirizzo elettronico: info@fidogang.com
  • Posta elettronica certificata: fidogang@pec.it

8.2 Categorie di Dati Trattati e Finalità

8.2.1 Dati Personali del Partecipante

Categorie di dati:

  • dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita);
  • dati di contatto (indirizzo di posta elettronica, numero di telefono, indirizzo di residenza);
  • dati relativi ai mezzi di pagamento (trattati esclusivamente tramite gateway sicuri di terze parti).

Base giuridica:

esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del GDPR.

8.2.2 Dati dell'Animale

Categorie di dati:

  • dati identificativi (denominazione, razza, età, peso, numero di microchip);
  • stato vaccinale e trattamenti antiparassitari;
  • eventuali patologie, allergie, intolleranze alimentari;
  • informazioni comportamentali (livello di socialità, abitudini, comandi appresi).

Base giuridica:

esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del GDPR e interesse legittimo del Titolare alla tutela della sicurezza dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR.

8.2.3 Dati Particolari ex Articolo 9 GDPR

Le informazioni relative a comportamenti aggressivi pregressi, patologie croniche, terapie farmacologiche in corso costituiscono "dati particolari" ai sensi dell'articolo 9 del GDPR.

Base giuridica:

consenso esplicito del Partecipante ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del GDPR.

Con la prenotazione, il Partecipante conferisce esplicito consenso al trattamento mediante apposita spunta con la seguente formulazione:

"Acconsento al trattamento dei dati sanitari e comportamentali del mio cane ai fini della valutazione di ammissione al servizio turistico e della tutela della sicurezza del gruppo."

8.3 Riprese Fotografiche e Audiovisive

8.3.1 Finalità delle Riprese

Durante lo svolgimento dei servizi turistici, il personale dell'Organizzatore e i partecipanti effettuano riprese fotografiche e audiovisive per le seguenti finalità:

  1. uso interno:
    • documentazione delle attività;
    • formazione del personale;
    • archiviazione a fini di sicurezza e probatori.
  2. uso promozionale:
    • pubblicazione su piattaforme di social media (Instagram, Facebook, TikTok);
    • sito internet;
    • materiale cartaceo;
    • campagne pubblicitarie.

8.3.2 Consenso all'Uso Promozionale

Con la prenotazione, il Partecipante è invitato a esprimere il proprio consenso all'uso promozionale delle riprese mediante apposita spunta con le seguenti formulazioni alternative:

"Acconsento all'utilizzo di fotografie e riprese audiovisive che mi ritraggono (unitamente al mio animale) per finalità promozionali sui canali dell'Organizzatore (piattaforme di social media, sito internet, materiale cartaceo, campagne pubblicitarie)."

Ovvero:

"NON acconsento all'uso promozionale. Chiedo di essere escluso dai contenuti pubblicati sulle piattaforme di social media e dal materiale pubblicitario."

Il diniego del consenso all'uso promozionale non preclude la partecipazione al servizio turistico. Tuttavia, il Partecipante che neghi il consenso sarà:

  1. escluso dalle riprese di gruppo destinate alla pubblicazione;
  2. tenuto a segnalare preventivamente al personale la propria volontà di non essere ripreso;
  3. consapevole della possibile riduzione del materiale fotografico ricordo personale.

8.3.3 Riprese per Finalità Interne

Le riprese effettuate per finalità interne sono necessarie per l'esecuzione del contratto e per la tutela di interessi legittimi dell'Organizzatore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e f), del GDPR e non richiedono consenso separato. Tra queste:

  • documentazione delle attività;
  • formazione;
  • archiviazione probatoria.

8.4 Periodo di Conservazione

Categoria di DatiPeriodo di Conservazione
Dati contrattuali e documentazione contabile-fiscale10 anni (termine di prescrizione ordinaria ex articolo 2946 Codice Civile)
Verbali di allontanamento e contestazioni2 anni (termine di prescrizione breve ex articolo 2947 Codice Civile)
Riprese fotografiche e audiovisive ad uso interno2 anni dalla conclusione del servizio
Riprese fotografiche e audiovisive pubblicateIllimitato, salvo esercizio del diritto di opposizione
Dati comportamentali dell'animale1 anno dalla conclusione del servizio

8.5 Diritti dell'Interessato

L'interessato può esercitare i seguenti diritti previsti dal GDPR:

  1. diritto di accesso ai dati personali (articolo 15 GDPR);
  2. diritto di rettifica dei dati inesatti o incompleti (articolo 16 GDPR);
  3. diritto alla cancellazione (articolo 17 GDPR), nei limiti degli obblighi di legge gravanti sul Titolare;
  4. diritto di limitazione del trattamento (articolo 18 GDPR);
  5. diritto alla portabilità dei dati (articolo 20 GDPR);
  6. diritto di opposizione al trattamento (articolo 21 GDPR);
  7. diritto di revoca del consenso (articolo 7, paragrafo 3, GDPR), ove il trattamento sia basato sul consenso.

Modalità di esercizio:

I diritti possono essere esercitati inviando richiesta scritta a:

  • Indirizzo elettronico: info@fidogang.com
  • Posta elettronica certificata: fidogang@pec.it

Reclamo all'Autorità di Controllo:

In caso di violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, l'interessato ha facoltà di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).

8.6 Informativa Completa

L'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR è consultabile all'indirizzo:

https://www.iubenda.com/privacy-policy/15253882

ARTICOLO 9 - COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

9.1 Reclami e Procedure Stragiudiziali

Per qualsiasi reclamo o contestazione relativi ai servizi prestati, il Partecipante può contattare l'Organizzatore tramite:

  • Indirizzo elettronico: info@fidogang.com
  • Posta elettronica certificata: fidogang@pec.it

L'Organizzatore si impegna a fornire risposta scritta entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, proponendo, ove possibile, soluzioni di composizione bonaria.

9.2 Tentativo Obbligatorio di Mediazione

Prima di adire l'autorità giudiziaria, le parti si obbligano a esperire un tentativo di conciliazione della controversia mediante:

A) Piattaforma ODR per consumatori dell'Unione Europea

Per le controversie derivanti da contratti conclusi online, i consumatori residenti nell'Unione Europea possono utilizzare la piattaforma ODR (Online Dispute Resolution) accessibile all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/consumers/odr

B) Organismi di Mediazione Accreditati

In alternativa o in aggiunta, le parti possono rivolgersi a un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tra cui:

  • Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Como;
  • altri organismi di mediazione riconosciuti operanti sul territorio nazionale.

Effetti giuridici del tentativo di mediazione:

Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 28/2010, il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie in materia di obbligazioni contrattuali. La mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione può essere valutata dal giudice ai fini delle spese di giudizio e di eventuali provvedimenti sanzionatori.

9.3 Foro Competente

9.3.1 Per i Consumatori

Per i Partecipanti qualificabili come "consumatori" ai sensi dell'articolo 3 del Codice del Consumo (persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore, ai sensi dell'articolo 66-bis del Codice del Consumo.

Tale clausola è inderogabile e prevale su qualsiasi diversa pattuizione.

9.3.2 Per Professionisti e Imprese

Per tutti i soggetti non rientranti nella definizione di "consumatore" (imprese, professionisti, enti che acquistano per finalità connesse all'attività svolta), il foro esclusivamente competente per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o ad esso comunque connesse è quello di Como.

9.4 Legge Applicabile

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Trovano applicazione, in particolare:

  1. Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262);
  2. Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206);
  3. Codice del Turismo (Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79);
  4. Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
  5. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa).

ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Approvazione Specifica ex Articolo 1341, Comma 2, Codice Civile

Le clausole di seguito elencate, in quanto recanti limitazioni di responsabilità o deroghe alla disciplina legale dispositiva, richiedono specifica approvazione scritta ai sensi dell'articolo 1341, comma 2, del Codice Civile:

  • Articolo 1.2 - Riconoscimento del rischio inerente e accettazione consapevole
  • Articolo 2.2 - Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e conseguenze delle dichiarazioni mendaci
  • Articolo 2.4 - Diniego di ammissione post-valutazione senza diritto al rimborso
  • Articolo 2.5 - Procedura di allontanamento durante l'esecuzione del servizio senza rimborso
  • Articolo 2.6 - Preclusione della partecipazione per stato di estro con applicazione delle penali
  • Articolo 3.1 - Permanenza della qualità di custode dell'animale in capo al proprietario
  • Articolo 3.2 - Limitazione della responsabilità dell'Organizzatore
  • Articolo 3.5 - Manleva e obbligo di rivalsa
  • Articolo 4.2 - Svolgimento delle attività con qualsiasi condizione meteorologica
  • Articolo 5.1 - Applicazione delle penali di recesso indipendentemente dalla causa
  • Articolo 5.4 - Assunzione del rischio economico in assenza di polizza per l'annullamento
  • Articolo 6.2 - Oneri economici delle emergenze veterinarie interamente a carico del proprietario
  • Articolo 9.3.2 - Foro esclusivo di Como per soggetti non consumatori

Con la conferma della prenotazione e l'apposizione della spunta sulle caselle obbligatorie nel processo di prenotazione telematica, il Partecipante dichiara di:

  1. aver letto integralmente le presenti Condizioni Generali di Contratto;
  2. aver letto e compreso il "Regolamento a 6 Zampe - Patto del Branco";
  3. approvare specificamente tutte le clausole sopra elencate;
  4. accettare integralmente le condizioni contrattuali.

10.2 Modifiche alle Condizioni Generali

L'Organizzatore si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le presenti Condizioni Generali. Le modifiche si applicano esclusivamente alle prenotazioni perfezionate successivamente alla data di pubblicazione delle nuove condizioni sul sito internet www.fidogang.com.

Le prenotazioni già confermate restano regolate dalle condizioni contrattuali accettate al momento del perfezionamento del contratto.

10.3 Nullità Parziale

Qualora una o più clausole delle presenti Condizioni Generali fossero dichiarate nulle, invalide o inefficaci da provvedimento dell'autorità giudiziaria, tale nullità, invalidità o inefficacia non si estende alle restanti clausole, che conservano piena validità ed efficacia.

10.4 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto tramite:

  1. per comunicazioni all'Organizzatore: posta elettronica ordinaria (info@fidogang.com) o posta elettronica certificata (fidogang@pec.it);
  2. per comunicazioni al Partecipante: indirizzo di posta elettronica fornito in fase di prenotazione.

Le comunicazioni trasmesse via posta elettronica ordinaria si intendono ricevute al momento della consegna al server del destinatario. Le comunicazioni trasmesse via posta elettronica certificata si intendono ricevute al momento della generazione della ricevuta di accettazione.

10.5 Coordinamento con il Regolamento "Patto del Branco"

Le presenti Condizioni Generali di Contratto si integrano con il "Regolamento a 6 Zampe - Patto del Branco" pubblicato all'indirizzo:

https://www.fidogang.com/regolamento-a-6-zampe

In caso di contrasto tra i due documenti, prevalgono le presenti Condizioni Generali per gli aspetti di natura contrattuale e giuridica, mentre il Regolamento prevale per gli aspetti di natura operativa e comportamentale relativi allo svolgimento concreto delle attività.

10.6 Integralità dell'Accordo

La sottoscrizione del presente contratto, unitamente al versamento della quota di partecipazione, costituisce accettazione integrale e incondizionata delle presenti Condizioni Generali di Contratto, del Regolamento "Patto del Branco" e di tutte le informazioni specifiche relative al pacchetto turistico prenotato.

INFORMAZIONI DI CONTATTO

FidoGang di A.D.

  • Via Lazzago n. 27, 22100 Como (CO)
  • Partita IVA: 04278070133

Contatti:

  • Email: info@fidogang.com
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Assistenza Clienti:

Per informazioni precontrattuali, modifiche alle prenotazioni, richieste specifiche:

  • info@fidogang.com

Reclami e Controversie:

Per segnalazioni, contestazioni, esercizio dei diritti ex GDPR:

  • info@fidogang.com
  • fidogang@pec.it